top of page
Cena in Bianco 2020.jpg

LO STATUTO

ASSOCIAZIONE

"PRO LOCO BORGO VALSUGANA APS"

​

Art. 1 - Denominazione e sede

   1.  Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di

        associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Pro Loco Borgo Valsugana”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

   2.  L’associazione ha sede in Piazza Degasperi, 03a nel comune di Borgo Valsugana.

   3.  Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avverrà nell’ambito dello stesso Comune ed in questo caso la decisione di trasferimento

        verrà deliberata dal Consiglio d’Amministrazione.

   4.  L’Associazione ha durata illimitata.

​

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

   1.  A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita

        sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal

        momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Pro Loco Borgo Valsugana APS” oppure “Pro Loco Borgo

        Valsugana associazione di promozione sociale”.

   2.  L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella

        corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

   3.  Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale”

        potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti

        dalla Legge 383 del 2000.

​

Art. 3 – Scopi e finalità

   1.  L’associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di interesse generale, nei confronti degli associati, dei loro famigliari e di terzi nel

        settore del turismo nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

   2.  L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dirette a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva,

        di coesione e di protezione sociale; promuove inoltre la valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti così come descritto all’articolo 4

        del presente Statuto.

   3.  È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

   4.  Per il conseguimento degli scopi sopraindicati, e al fine di tutelare gli interessi dell'intera comunità, l’associazione si impegna, nelle modalità e nei

        termini consentiti dall’ordinamento giuridico, ad istituire e mantenere un dialogo continuativo con l’amministrazione comunale di riferimento.

 

Art. 4 – Attività

   1.  L’associazione persegue le sue finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

a) salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

   2.  L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle

        persone aderenti agli enti associati.

   3.  L’associazione si impegna nella realizzazione, promozione e coordinamento di iniziative e manifestazioni di interesse turistico ricreativo, sportivo e

        culturale ivi comprese quelle di abbellimento.

   4.  L’associazione realizza attività di sensibilizzazione volte a sviluppare la cultura dell’ospitalità e il rispetto dell’ambiente.

   5.  L’associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano

        secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso

   6.  L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle

        condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

​

Art. 5 – Ambito territoriale e collaborazioni

   1.  L’associazione svolge la sua attività nel comune di Borgo Valsugana.

   2.  L’associazione può aderire ad altre organizzazioni che perseguano scopi compatibili e coerenti con le proprie finalità.

​

Art. 6 – Ammissioni dei Soci e loro qualifica

   1.  Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità

        istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento.

   2.  Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia

        superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

   3.  Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio d’Amministrazione.

   4.  La richiesta di nuova adesione all’associazione viene presenta in forma scritta al Consiglio d’Amministrazione, che delibera sulla richiesta entro 90

        giorni dalla presentazione della domanda e ne dà comunicazione all’interessato in forma scritta entro i successivi 30 giorni.

   5.  Il richiedente acquista la qualifica di socio dal momento dell’adozione del provvedimento di ammissione.

   6.  L’eventuale diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.    6. 

        Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione,

        mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio d’Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il

        ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in

        Assemblea il diritto al contraddittorio.

   7.  Il Consiglio d’Amministrazione stabilisce i termini entro i quali gli associati possono provvedere al versamento (nel caso di nuovo socio) o al rinnovo (nel

        caso di chi già era socio) della quota associativa.

   8.  L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al

        recesso. È quindi espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

   9.  Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli

        associati e non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

 

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

   1.  La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

a) recesso volontario: ad ogni associato è riconosciuto il diritto di recedere dal vincolo associativo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al

    Consiglio d’Amministrazione;

b) decadenza: gli associati decadono dal vincolo associativo qualora non versino la quota nei termini di cui all’articolo 6.7;

c) esclusione: il Consiglio d’Amministrazione delibera in ordine all’esclusione dell’associato nei casi di comportamenti ritenuti dannosi, indegni o lesivi

    delle finalità, dell’azione e dell’immagine dell’associazione oltre che per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

d) contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato e comunicato, è ammesso ricorso alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di 

    procedereall’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica;

e) Fino alla data di convocazione dell’assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può

    partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

f) Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

   1.  Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell’associazione.

   2.  Il socio ha il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa e alle iniziative dell’associazione contribuendo al raggiungimento delle finalità di cui

        all’articolo 3; di partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; di essere informato su tutte le

        iniziative ed attività dell'associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con

        possibilità di ottenerne copia a proprie spese (al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al

        Consiglio d’Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la

        sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio d’Amministrazione). In particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di

        voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il socio ha diritto di

        recesso in qualsiasi momento dall’associazione.

   3.  Il Socio si impegna a versare la quota associativa nella misura e nei termini stabiliti dall’Assemblea; al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti

        interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

 

Art. 9 – Organi sociali

   1.  Sono organi sociali della Pro Loco:

a) L’Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio d’Amministrazione;

c) L’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

d) L’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;

​

   2.  Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto. È

        quindi garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

 

Art. 10 – Assemblea dei soci: modalità di convocazione

   1.  L’Assemblea dei Soci è organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.   

        L’assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

   2.  L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’associazione almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto finanziario ed

        ogniqualvolta il Consiglio d’ Amministrazione a maggioranza lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un

        decimo dei Soci. In quest’ultimo caso l’Assemblea deve essere convocata entro 10 giorni dalla data della richiesta.

   3.  I soci hanno diritto di partecipare alle deliberazioni dell’assemblea secondo il principio democratico di “una testa, un voto”. I soci possono intervenire

        all’assemblea a mezzo di delega scritta di un altro socio. Ogni socio può rappresentare in assemblea un numero massimo di 1 (uno) socio.

   4.  La convocazione è fatta mediante avviso scritto a mezzo posta ordinaria/raccomandata/posta elettronica ordinaria o PEC/SMS/WhatsApp da inviarsi

        almeno 10 giorni prima della riunione a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, con indicazione del luogo, dell’ora e degli

        argomenti all’ordine del giorno.

   5.  In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o

        per delega tutti i soci.

   6.  La convocazione dell’assemblea può avvenire inoltre con affissione all’albo della Pro Loco del luogo almeno 10 giorni prima della riunione.

   7.  L’avviso di convocazione è sottoscritto dal Presidente.

​

Art. 11 – Assemblea ordinaria: competenze

   1.  L’Assemblea ordinaria delibera in merito a:

a) l’approvazione del rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio d’Amministrazione;

b) l’approvazione del programma delle attività;

c) l’elezione delle cariche sociali;

d) l’adesione ad altre organizzazioni;

e) la discussione e l’approvazione degli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio d’Amministrazione per il funzionamento dell’associazione;

f)  i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione;

g) la discussione su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

h) La responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, promuovendone l’azione di responsabilità nei

    loro confronti;

​

Art. 12 – Assemblea ordinaria: validità e deliberazioni

   1.  L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi

        numero dei Soci.

   2.  La seconda convocazione dovrà essere almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

   3.  L’assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vice-Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare; l’assemblea nomina un

        segretario verbalizzante e, in caso di elezioni, 2 o più scrutatori.

   4.  L’Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti degli associati presenti.

   5.  Per le votazioni si procede normalmente con voto palese o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

   6.  Delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, è redatto e conservato apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l’Assemblea e dal segretario

        verbalizzante. Nel caso di elezione di organi, lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dagli scrutatori.

 

 Art. 13 – Assemblea straordinaria: validità e votazioni

   1.  L’Assemblea straordinaria delibera in merito ai seguenti argomenti:

a)  modifica dello statuto;

b)  scioglimento dell’associazione.

   2.  L’Assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci ed in

        seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. Le deliberazioni conseguenti vengono adottate con la maggioranza dei presenti.

   3.  Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che

        in seconda convocazione.

​

Art. 14 – Consiglio d’Amministrazione: composizione, poteri e funzionamento

   1.  Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 5 a 11 membri, eletti dall’assemblea tra gli associati.

   2.  Il Consiglio d’Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere rieletti. I consiglieri possono essere revocati

        dall’assemblea, con le maggioranze previste dall’Assemblea ordinaria.

   3.  Il Presidente ed il Vicepresidente vengono nominati all’interno del Consiglio d’Amministrazione tra i propri componenti.

   4.  Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spere documentate e preventivamente autorizzate.

   5.  Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce ogniqualvolta il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, lo ritenga necessario od opportuno, oppure

        quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

   6.  Il Consiglio d’Amministrazione è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera con la presenza di almeno

        la metà dei suoi membri e a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardi le persone. Le

        deliberazioni devono risultare dal relativo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto da questi e dal presidente e conservato agli atti nel Libro Verbali

        del Consiglio d’Amministrazione.

   7.  Nell’attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni dell’Assemblea, compete al Consiglio d’Amministrazione:

a) predisporre il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea unitamente alla relazione dell’organo di

    revisione;

b) l’ammissione e esclusione dei Soci;

c) proporre all’assemblea l’ammontare delle quote sociali;

d) l’acquisto o alienazioni dei beni mobili;

e) l’assunzione di obbligazioni attive e passive o mutui;

f) la predisposizione e l’approvazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;

g) ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione delle finalità sociali, salvo quanto è riservato alla competenza

    dell’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

h) Deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

   8.  Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadono dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio

        d’Amministrazione provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell’ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità

        o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che

        devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la

        quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio d’Amministrazione

        vigente.In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all’integrazione del Consiglio

        d’Amministrazione tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota

        associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio d’Amministrazione vigente. Nel caso di parità di voti la carica di

        consigliere sarà assegnata a sorteggio.

   9.  Se le dimissioni sono presentate da almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o dalla maggioranza (nel caso siano in

        numero dispari) si deve considerare dimissionario tutto il consiglio. Qualora ciò accada, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o,

        in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l’assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, la quale procederà a nuove

        elezioni. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri i cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

​

Art. 15 – Presidente

   1.  Il Presidente dell’associazione è nominato all’interno del Consiglio d’Amministrazione e resta in carica 4 anni ed è rieleggibile. Può essere revocato

        soltanto da delibera del Consiglio d’Amministrazione con le stesse maggioranze previste all’atto di nomina.

   2.  Egli svolge le seguenti funzioni:

a) ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio d’Amministrazione;

c) stipula e sottoscrive i contratti e le convenzioni previa autorizzazione degli altri organi competenti;

d) dà esecuzione alle decisioni assunte dagli organi competenti;

e) adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del Consiglio d’Amministrazione da sottoporre alla ratifica dello stesso nella

    seduta immediatamente successiva.

   3.  In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente in tutte le sue funzioni.

 

Art. 16 – Segretario

   1.  Il Consiglio d’Amministrazione procede all’individuazione di un segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti o anche non

        socio. Qualora non faccia parte del C.d.A. partecipa alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione senza diritto di voto.

   2.  Il segretario redige i verbali del Consiglio d’Amministrazione e dell’Assemblea, sottoscrive i predetti atti unitamente con il Presidente e provvede alla

        tenuta dei libri sociali, oltre a svolgere le mansioni delegategli dal Consiglio d’Amministrazione o dal Presidente.

   3.  Il segretario assicura il regolare funzionamento amministrativo dell’associazione.

   4.  Il segretario resta in carica per la durata del Consiglio d’Amministrazione che l’ha nominato e può essere riconfermato.

 

Art. 17 – Organo di controllo

   1.  L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

   2.  L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

   3.  Esso nomina al proprio interno un Presidente.

   4.  Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale

        organo, conservato nella sede dell’Associazione.

   5.  Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si

        provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

   6.  I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo

        obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

 

Art. 18 – Competenze dell’organo di controllo

   1.  È compito dell’organo di controllo:

a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni

    di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale

    bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio

   di esercizio.

   2.  Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

   3.  L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi

        momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su

       determinati affari.

 

Art. 19 – Organo di revisione

   1.  L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente

       dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

   2.  L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

   3.  L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

   4.  Delle proprie attività redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella

        sede dell’Associazione.

   5.  Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si

        provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

   6.  Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire

        altre cariche all’interno dell’Associazione.

​

Art. 20 – Risorse economiche

   1.  Le entrate dell’associazione possono derivare da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia;

   2.  È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

        collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

        rapporto associativo.

   3.  Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e

        di utilità sociale.

​

Art. 21 – Rendiconto economico finanziario

   1.  L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

   2.  Il Consiglio d’Amministrazione predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea entro i termini di legge per la relativa

       approvazione. L’assemblea dei soci delibera all’inizio dell’anno, e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il piano delle attività e il         consuntivo relativo all’anno precedente.

   3.  Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell’associazione nei 10 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato         da ogni associato previa richiesta scritta.

 

Art. 22 – Scioglimento

   1.  L’associazione si scioglie:

a) quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;

b) quando vengano a mancare tutti gli associati;

c) quando risulti impossibile assicurarne il normale funzionamento compreso quando risulti impossibile ricostituire gli organi sociali.

   2.  Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che

        in seconda convocazione

   3.  L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere         devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri

        enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

 

Art. 23 – Norme applicabili

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

 

AGGIORNAMENTO:

Aggiornato al 24 gennaio 2020, come da delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci dell’associazione Pro Loco di Borgo Valsugana, riunitasi a Borgo Valsugana, Piazza Degasperi, 20.

​

bottom of page